I ragazzi della 3ªc1, il giorno 7 novembre,si sono recati presso l’università del Sannio di Benevento per seguire l’ottava lezione del corso di diritto e giurisprudenza tenuta dal professore Felice Casucci, in collaborazione con il professore Matteo De Longis. Il tema centrale della lezione è stato “Corpo e Diritto”. La relazione tra corpo e diritto risale già all’epoca dei Romani; infatti, il corpo umano in assenza di definizione spirituale, era banalmente oggetto del diritto , come una qualsiasi “res”. Infatti, lo schiavo a Roma poteva essere venduto , donato , ucciso o seviziato, per soddisfare i bisogni del padrone. Una constatazione di ciò, appare evidente, nel mito di Re Salomone in funzione di giudice, nella questione giudiziaria concernente l’assegnazione di un figlio minore a due madri che se lo contendevano contemporaneamente . Il mito qualifica il minore, come una qualsiasi “res”, alla pari di un oggetto inanimato privo di personalità. Da oggetto puro e semplice ad un certo punto, nel diritto Romano, il corpo comincia ad essere visto come strumento del diritto; non era infrequente che nelle obbligazioni in epoca Romana, il debitore concedesse il proprio corpo al creditore a garanzia dell’ obbligazione contraria . Quindi a quel punto, il corpo smette di essere oggetto del diritto in sè per sè e comincia a diventare uno strumento attraverso il quale si può ottenere una soddisfazione particolare patrimoniale,trasformando il corpo in garanzia . Il corpo umano, è da sempre oggetto di interesse specifico del diritto Romano, in quanto si praticava la legge del Taglione e del contrappasso. La legge del taglione prevedeva l’ amputazione della mano del colpevole, mentre nella legge del contrappasso il colpevole viene parificato ed equiparato alla vittima del reato , nel senso che che gli verrà attribuita la stessa sofferenza che ha inflitto all’innocente . Il corpo è protagonista del sistema penale ma è protagonista anche del sistema processuale. Il passaggio storico fondamentale tra sistema inquisitorio e accusatorio avviene sullo spostamento del luogo del corpo umano all’interno del processo . Nel sistema accusatorio antico, si presuppone che ci fossero due parti ( accusa e difesa) di parità l’una con l’altra che attraverso un scontro contraddittorio convincevano il giudice .Quando nacque questo sistema la contesa tra accusa e difesa non avveniva in base ad una dialettica ma c’erano dei dibattiti, addirittura in alcuni casi si praticavano le ordalie sotto forma di prove fisiche , il cui superamento veniva inteso come assoluzione, e nel caso contrario come colpevolezza .Con il passaggio al potere inquisitorio c’è un evoluzione in meglio del sistema giudiziario ,perché l’obbiettivo del processo penale era quello di accertarsi la verità, il giudice dunque non è più uno spettatore inerte e imparziale ma si fa portatore della volontà divina ai fini dell’applicazione giuridica terrena . In questo caso il giudice praticava la tortura per estorcere la verità dei fatti , a quel punto il corpo dell’imputato diventa bocca di una verità vivente, infatti si presupponeva che portando il corpo all’esasperazione, questa persona si privasse delle sue spoglie mortali e dunque si facesse portatore di verità. La tortura ad un certo punto smette di essere uno strumento portatore della verità e diventa sanzione ed infatti la tortura viene praticata in pubblico come esempio per gli spettatori. Nell’ Illuminismo si afferma il concetto di persona che è un concetto ultraterreno ,questo non prevede la sofferenza fisica ma la privazione della libertà . Si passa poi alle  esperienze giuridiche contemporanee, la centralità del corpo nella sua fisicità è passata in secondo piano rispetto all’interesse pubblico . Ad esempio ,nell’articolo 527-528 del Codice Penale si parla degli  atti osceni in luogo pubblico questi ultimi sono quelli che offendono l’interesse pubblico in quanto suscitano nell ‘ osservatore sensazioni di disgusto, questa definizione è strettamente legata ai concetti antichi ed infatti la morale è strettamente legata al diritto,  in questo caso il giudice punisce il solo desiderio sessuale provocato dalla visione di un atto erotico . Dunque la società deve imporre una moralità pubblica attraverso il diritto . A fronte di ciò  il corpo umano è da sempre oggetto di studio delle scienze umanistiche, sociali e giuridiche poiché ne tocca i diversi aspetti.

Francesca Di Meo